Per assicurarsi il recupero di quanto erogato e delle ulteriori spese già sostenute e da sostenere in caso di un eventuale recupero giudiziario, la banca è solita chiedere la formalizzazione di una garanzia, sullo stesso immobile oggetto della richiesta di mutuo, l’ipoteca. Essa è una garanzia di tipo reale che conferisce al soggetto mutuante la facoltà di rivalersi sul bene nel caso in cui il mutuatario non rispetti i termini accettati contraendo il mutuo.
Esistono vari tipi di ipoteca. La più comune nel caso dei mutui è quella volontaria, che prevede che il mutuatario dia il suo consenso, ma esistono anche quella giudiziale (a seguito della sentenza di un giudice) e quella legale (a seguito di una norma legislativa), che però sono più rare.
L’ipoteca, che deve essere registrata presso gli uffici competenti (la Conservatoria dei Registi Immobiliari nel grado superiore), si definisce “al primo grado” se non ve ne sono altre già iscritte sullo stesso immobile.
In considerazione di determinati eventi, la banca potrà infatti chiedere che la garanzia venga adeguata alla somma da garantire, ad esempio al verificarsi di diminuzioni di valore o di eventi che rendano particolarmente difficile per l’immobile lo svolgimento della sua funzione di garanzia, ed il debitore, col saldo dell’ultima delle rate concordate, ha la facoltà di chiedere la cancellazione dell’ipoteca utilizzando un documento di assenso alla cancellazione che la banca stessa rilascia alla conclusione del rapporto.
All’estinguersi del mutuo, l’ipoteca perde ogni valore e non può essere più utilizzata per accampare diritti su quel bene. A questo proposito occorre fare una netta distinzione tra estinzione e cancellazione dell’ipoteca. All’estinzione del mutuo, infatti, l’ipoteca continuerà ad esistere, anche se solo formalmente, su quel bene. La situazione più comune che porta alla cancellazione dell’ipoteca è far passare 20 anni dalla sua stipula senza rinnovarla. Al termine di questo lasso di tempo, essa viene automaticamente cancellata.