La bancarotta appartiene alla categoria dei reati fallimentari.
Per are in modo che si possa configurare il reato di bancarotta deve essere pronunciata una sentenza di fallimento dal tribunale, mentre non necessariamente chi fallisce può essere perseguito anche per il reato di bancarotta.
Legislazione
La bancarotta è disciplinata in Italia da una norma abbastanza datata, il Regio Decreto (R.D.) n. 267 del 16 marzo 1942, art. 216 e seguenti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942), il quale è stato successivamente aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007.
Inoltre, la disciplina della bancarotta, e delle procedure concorsuali che vengono attuate in caso di insolvenza del debitore, è stata recentemente oggetto di studio anche da parte del Consiglio dell’Unione Europea che ha emanato il regolamento n. 1346 del 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 30 giugno 2000).
Questo regolamento è volto a stabilire dei punti cardine a cui fare riferimento nel caso di insolvenza di soggetti la cui attività imprenditoriale si svolga in un paese dell’Unione Europea diverso da quello di origine.
Per esempio, come cita l’art. 9 del Regio Decreto:
l’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.
La bancarotta rientra nella categoria dei reati commessi dal fallito. Non è dunque possibile dichiarare bancarotta se prima non è stata emessa una sentenza dal Tribunale competente che dichiari il fallimento dell’imprenditore.