Il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini, salva eventuale revisione delle tabelle millesimali; non osta che il regolamento contrattuale del condominio preveda un certo numero di unità immobiliari, qualora esso non ne vieti la suddivisione.
Infatti, l’art. 1122 c.c., che disciplina l’ipotesi in cui il condomino realizzi opere e innovazioni nella proprietà esclusiva, consente l’esercizio dei poteri dominicali che non arrechino pregiudizio alle parti comuni e alla proprietà esclusiva del vicino.
Da tanto consegue che il condomino, esercitando il proprio diritto di godere e disporre dell’appartamento, può apportare modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini.
Al fine di verificare la legittimità dell’intervento edilizio compiuto nell’appartamento, occorre quindi accertare se i lavori abbiano determinato o siano potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio all’utilizzazione e al godimento della cose comuni, che ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. spetta ai comproprietari.
Né possono ostare al libero esercizio delle facoltà dominicali, eventuali, ipotetiche e più intense utilizzazione della cosa comune in conseguenza dell’inserimento di un nuovo nucleo familiare nell’ipotesi di vendita di una delle unità immobiliari realizzate, dovendo verificare in concreto l’effettiva incidenza che l’aumentato numero di condomini determina sull’uso delle cose comuni, in modo da accertare la potenziale compromissione dei diritti degli altri condomini per effetto del concorrente uso di un ulteriore nucleo familiare.
Tale compromissione non può desumersi dalla menzione nel regolamento condominiale contrattuale dell’esistenza di un numero determinato di unità immobiliari, occorrendo l’accertamento di una specifica prescrizione vincolante o di un divieto espresso alla suddivisione degli appartamenti.