Secondo l’art. n. 1813 del Codice Civile, il mutuo è il contratto col quale una parte (detta mutuante, generalmente una banca) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili con il contestuale obbligo da parte di quest’ultima a restituire, entro un determinato periodo di tempo in genere compreso tra i 5 ed i 30 anni, altrettante cose della stessa specie e qualità (in genere denaro) alla scadenza del mutuo stesso.
Sempre in un’ottica prettamente giuridica, il mutuo è un contratto reale e come tale si perfeziona con la consegna delle cose in questione dal mutuante al mutuatario.
Salvo diversi accordi, il mutuo è sempre a titolo oneroso e quindi il mutuatario si obbliga a corrispondere al mutuante degli interessi che, in assenza di una indicazione specifica, coincideranno con gli interessi legali.
Parimenti, nel caso in cui le parti abbiano convenuto interessi ad un tasso tale da qualificarli come “usurari”, la pattuizione si intenderà nulla e si applicheranno interessi che rientrino nella misura legale.
L’adempimento dell’obbligo assunto dal mutuatario, in genere un privato che si appresta ad acquistare un immobile, circa la restituzione del denaro ricevuto dalla banca avviene secondo un programma prestabilito e concordato in un numero ben definito di rate (denominato piano di ammortamento), che deve essere preso assai seriamente.
Basta infatti che non sia rispettato il programma anche per una sola rata perché il mutuante, cioè la banca, possa pretendere la restituzione immediata dell’intera somma.
In considerazione delle forti somme in gioco, per garantire il rimborso del prestito, il mutuante (banca) iscrive un’ipoteca sull’immobile che viene acquistato dal mutuatario per un valore comprensivo di interessi e spese. Essa è un diritto di garanzia che dà al soggetto creditore la facoltà, nel caso in cui il soggetto debitore non paghi, di espropriare questo o del bene e venderlo per ripagare il debito. Detta ipoteca, di primo grado, resterà iscritta per tutta la durata del mutuo potendone, al limite, cambiare importo o beneficiario nell’ipotesi trattata più avanti di “surrogazione” nel mutuo.