L’anticipazione del TFR si realizza quando il datore di lavoro, in costanza di rapporto, eroga al lavoratore tutto o in parte il TFR maturato a suo favore fino a quel momento.
Per godere di questo diritto, il dipendente deve aver maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Misura dell’anticipazione
L’anticipazione non può essere superiore al 70% del TFR a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, maggiorato della rivalutazione e al netto della relativa fiscalità.
Limiti dell’anticipazione
Vi sono dei limiti numerici alle richieste dei dipendenti.
In vero, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare annualmente le richieste di anticipazione del TFR nel limite del 10%dei dipendenti con almeno 8 anni di servizio ed entro il 4% del totale dei dipendenti in forza.
I contratti collettivi stabiliscono i criteri di priorità e le condizioni di miglio favore per l’erogazione delle anticipazioni richieste.
Il lavoratore ha diritto all’anticipazione ad una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Tale diritto è espressamente escluso nel caso in cui l’azienda si trovi in CIGS.
Motivi dell’anticipazione
L’anticipazione può essere richiesta per i seguenti motivi:
Acquisto della prima casa: di abitazione per se o per i figli. Il dipendente dovrà allegare alla richiesta di anticipazione del TFR qualsiasi atto capace di attestare che è in corso la fase di acquisizione in proprietà della casa.
Astensione dal lavoro per la fruizione di particolari congedi 8congedi familiari).
Il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare la suddetta anticipazione solamente allo scopo per il quale è stata richiesta.
La retribuzione utile al TFR
Nella retribuzione utile al TFR è costituita da
retribuzione corrente e differita
retribuzione in natura
retribuzione figurativa
Inoltre, queste devono essere corrisposte
in dipendenza del rapporto di lavoro
a titolo non occasionale
Esistono determinati periodi di assenza dal lavoro nei quali il lavoratore, sebbene venga meno l’effettiva prestazione lavorativa, matura comunque il trattamento di fine rapporto.
Ai fini del calcolo del TFR, viene computato l’equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse normalmente lavorato.
In assenza di diverse disposizioni previste dal CCNL applicato, in linea di principio si può affermare che la sola retribuzione esclusa dal calcolo del TFR è costituita dagli emolumenti sporadici e non obbligatori.
Fiscalità TFR
Le somme erogate a titolo di TFR devono essere assoggettate a tassazione separata.
La quota annua accantonata continua ad essere tassata con regole proprie del TFR, diversificandosi da quella ordinaria.
La rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva dell’11% a carico del lavoratore.
Tale imposta si versa in due tempi
l’acconto: versato entro il 16 dicembre di ogni anno ed è commisurato al 90% di quanto dovuto a tale titolo per l’anno precedente;
il saldo: versato entro il 16 febbraio successivo.
Calcolo del TFR
Ogni anno il dipendente accantona una quota annua di trattamento di fine rapporto la cui quantificazione si calcola dividendo la retribuzione utile al TFR con un divisore fisso pari a 13,5.
A tale somma dovrà essere sommata la rivalutazione del fondo TFR.
In vero, al termine di ogni anno il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente deve essere rivalutato.
Fondo di garanzia del TFR Presso l’INPS è stato istituito un fondo di garanzia in favore dei lavoratori dipendenti che vantano crediti nei confronti dei datori di lavoro insolventi, in caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato e vi sia in atto una procedura concorsuale o un’infruttuosa azione individuale del lavoratore nei confronti del datore.
Pagamento TFR
Il datore di lavoro è tenuto a pagare il TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
In vero, per il calcolo del TFR si dovrà far riferimento al coefficiente di rivalutazione pubblicato dall’ISTAT attorno al giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Pertanto, per prassi il TFR viene erogato al termine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Definizione
Il TFR costituisce una parte rilevante della retribuzione del lavoratore e viene erogato alla fine del rapporto di lavoro.
In ogni anno di lavoro, il dipendente matura una quota di TFR proporzionale alla sua retribuzione e il datore di lavoro provvede al suo accantonamento e si vede rivalutare tutte le quote di Tfr che ha maturato negli anni precedenti.
Acconti TFR Si definiscono acconto di TFR le erogazioni parziali dello stesso relative ad un rapporto di lavoro definitivamente cessato.
Criterio della competenza temporale
Ogni elemento utile al calcolo del TFR deve essere collocato nell’anno civile di competenza dello stesso, e cioè quando tale elemento diviene esigibile per il lavoratore.
Pertanto
il TFR matura sulla retribuzione dovuta al lavoratore, anche se non corrisposta dal datore di lavoro;
gli arretrati di retribuzione scaturiti dall’esito di vertenze e conciliazioni concorreranno alla maturazione del TFR nell’anno in cui si riferiscono e non nell’anno in cui la vertenza o la conciliazione si è conclusa;
la 14esima mensilità o qualsiasi altro compenso con periodicità superiore al mese concorre in toto alla maturazione del TFR nel periodo in cui diviene esigibile anche se in parte maturato in un periodo diverso.
Trasferimento di azienda
In caso di trasferimento di azienda, ogni dipendente può rivalersi, indifferentemente, nei confronti del cedente o del cessionario per riscuotere un proprio credito che vantava all’atto del trasferimento dell’azienda.
Tale previsione non viene riconosciuta sul TFR, poiché questo si costituisce solo alla cessazione del rapporto.
Pertanto, il lavoratore trasferito non può pretendere la solidarietà e rivalersi sul cedente per l’eventuale mancato pagamento del TFR da parte del cessionario, atteso che, all’epoca della cessione, il TFR non costituiva un credito.
Cessione a terzi del TFR
Il TFR può essere oggetto di pignoramento, da parte dell’autorità giudiziaria in caso di obbligazioni contratte dal dipendente inadempiente, o di cessione in garanzia.
In questi casi, il datore di lavoro, a seguito di notifica dell’atto di pignoramento o di cessione di garanzia, diviene responsabile nei confronti del creditore e può anche negare eventuali richieste di anticipazioni avanzate dal dipendente.