Come noto i titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione (società, enti e imprenditori commerciali) devono redigere annualmente, sulla base della normativa civilistica e di quella fiscale, l’inventario.
Normativa civilistica
Indicazione e valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa (attività – passività e capitale netto) nonché, per gli imprenditori individuali, delle attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa.
Normativa fiscale
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa civilistica sarà necessario indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo nonché i criteri di valutazione delle rimanenze.
Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere separatamente indicate e valutate le attività e passività relative all’impresa. I beni appartenenti alla sfera personale dell’imprenditore vanno indicati solo se “conferiti” nell’attività.
Da ricordare che:
-la mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze, nel libro inventari o nella nota integrativa, espone il contribuente all’accertamento induttivo in base ai parametri o agli studi di settore in quanto tale mancanza rende inattendibile la contabilità;
-il Ministero delle Finanze ha precisato che i crediti verso clienti possono essere riportati nel libro inventari, tra le attività, nel loro ammontare complessivo, senza l’indicazione nominativa dei clienti stessi. Tale elenco nominativo deve essere però conservato dal contribuente ed esibito a richiesta dell’amministrazione finanziaria in fase di controllo;
-i contribuenti che hanno proceduto alla rivalutazione dei beni aziendali sono tenuti, inoltre, se in contabilità ordinaria, ad annotare nel libro inventari o, se obbligati, nella nota integrativa, gli estremi della rivalutazione eseguita indicando il costo dei beni e le rivalutazioni eseguite;
-per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di proroga dei condoni fiscali e hanno provveduto alle regolarizzazioni contabili, l’inventario al 31.12.2003 dovrà darne analitica illustrazione.
Per quanto concerne, invece, gli adempimenti obbligatori si evidenzia che:
La vidimazione del libro inventari non è più obbligatoria; resta in ogni caso l’obbligo della numerazione delle pagine che deve essere effettuata progressivamente per anno. In particolare si deve evidenziare accanto al numero della pagina l’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui si effettua la stampa. Il Ministero ha poi chiarito che, qualora le annotazioni occupino sul libro inventari solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno possa anche essere omessa;
Il libro è soggetto all’imposta di bollo nella misura di € 10,33 per le società di capitali e 20,66 per le società di persone ogni 100 pagine o frazione. L’imposta di bollo può essere assolta mediante marche da bollo (in tal caso la marca deve essere apposta sulla prima pagina numerata) ovvero mediante versamento con modello F 23 (in tal caso si dovrà riportare nella prima pagina gli estremi di versamento).Si ricorda che a partire del 1°agosto 2004 l’imposta di bollo è passata a € 11,00 e, pertanto, ove l’inventario fosse redatto dopo tale data, l’importo dovuto sale a € 11,00 ogni 100 pagine per le società di capitali e € 22,00 per le società di persone;
Le marche vanno applicate ogni 100 pagine – o frazione – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.