L’art. 15, 3° comma L.F., nel testo, novellato dalla L. n. 221/2012, stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall’INIPEC. Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la stessa andrà eseguita dall’Ufficiale giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La notifica si intende perfezionata al momento del detto deposito.
La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, escludendo che il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.
E’ esclusa, ancora, la necessità di individuare – nell’atto e nella relata – la persona fisica che rappresenta la società debitrice, dato che le formalità previste dal novellato art. 15, terzo comma, L.fall. mettono “fuori gioco” l’art. 145 c.p.c. e la correlata necessità di ricereare il soggetto presso la sua residenza: l’unica alternativa alla notifica presso la sede è il deposito della copia presso la casa comunale.
Come sottolineato dal Giudice delle leggi, con la recente sentenza n. 146/2016 , il legislatore della novella del 2012 si è proposto di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo“.
L’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica.
Il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico — è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 16 del dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla I. n. 2/09, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.
Tale peculiare procedimento notificatorio del ricorso di fallimento, quindi, fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena fatto riferimento, essendo il Tribunale esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Per cui, in caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica all’indirizzo PEC dell’impresa e presso la sede legale, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede, si pone ragionevolmente come conseguenza immediata e diretta della violazione da parte dell’imprenditore collettivo dei descritti obblighi impostigli dalla legge.
Le medesime conclusioni valgono anche nella fattispecie prevista dall’art. 10 L. fall., che contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta.
La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica, infatti, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta di una fictio iuris che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/013).
Se dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto dell’art. 15, 3° comma I. fall.), operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. n.17946/016).
Del resto, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determina come conseguenza automatica la disattivazione dell’indirizzo PEC, che avviene solo a seguito di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.
Va, in definitiva ribadito – in adesione al principio già enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17946/2016 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza 146/2016 – che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, 3° comma L. fall. nel testo novellato dal dl. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 dicembre 2012 n. 221) all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro. Segue, in caso di esito negativo della notifica telematica, la notifica presso la sede legale della società e, in caso di irreperibilità del destinatario anche presso quest’ultimo indirizzo, la notifica mediante il deposito presso la casa comunale.