L’indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore.
(Cassazione Civile n. 18346 del 19/09/2016)
Con il pronunciamento in commento, la Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’affittuaria di un immobile concessole in locazione, confermando che l’indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore.
Nel caso di specie, la ricorrente, che si è vista revocare dalla Corte d’Appello il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della locatrice per omesso pagamento della indennità di avviamento commerciale, ha chiesto la riforma della sentenza deducendo che, pur avendo concluso un contratto di affitto di azienda relativo all’immobile locatole, tale contratto era già cessato al momento della disdetta del contratto di locazione con la conseguenza che solo lei possedeva in quel momento la posizione giuridica di conduttore, come tale titolare del diritto a percepire l’indennità di avviamento commerciale.
Per la Cassazione, invece, il motivo è destituito di fondamento, essendosi la corte d’appello attenuta al principio sopra indicato, essendo solo il cessionario e non l’ingiungente titolare del diritto a percepire l’indennità di avviamento, per avere svolto nei locali locati l’attività commerciale.