Le ferie costituiscono delle vere e proprie assenze retribuite che la legge riconosce al lavoratore con l’obiettivo di garantire allo stesso il recupero delle energie psico-fisiche spese nella prestazione lavorativa.
La legge disciplina e regola la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le stesse, mentre il periodo di fruizione e le concrete modalità di godimento vengono stabiliti dai datori di lavoro.
La durata minima delle ferie prevista dalla legge è di quattro settimane per un anno di servizio, equivalenti, nel caso di fruizione di un periodo consecutivo, a 28 giorni di calendario.
I contratti collettivi possono prevedere una durata minima superiore.
Generalmente la durata del periodo di ferie viene stabilito in base alla qualifica contrattuale ed all’anzianità di servizio del lavoratore.
Maturazione delle ferie
La maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Da ciò deriva, come logica conseguenza, che il lavoratore, dal momento dell’assunzione, inizierà a maturare il periodo di ferie previsto annualmente dal Ccnl di riferimento.
La durata del periodo di maturazione delle ferie da prendere in considerazione è di dodici mesi corrispondente, nella maggior parte dei casi, al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Nella prassi il numero di giorni di ferie maturati viene di solito indicato in busta paga.
Risulta essere bene precisare che le ferie maturano anche durante il periodo di prova.
Periodo minimo di fruizione
Essendo la fruizione delle ferie un diritto irrinunciabile, la legge stabilisce un periodo minimo annuale di ferie retribuite che devono essere assolutamente riconosciuto al lavoratore.
Tale periodo minimo va goduto:
per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione;
per le restanti due settimane, entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ferie non godute
Le ferie non fruite entro il periodo previsto non si azzerano, venendo, generalmente, differite in applicazione del c.d. divieto di monetizzazione.
Tuttavia in alcuni casi, specificamente previsti dalla legge, è possibile compensare le ferie residue con un’apposita indennità sostitutiva.
La stessa può essere corrisposta nelle seguenti ipotesi
ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge
ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro che avvenga in corso d’anno.
L’indennità sostitutiva è composta dagli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione feriale, deve essere esposta in busta paga con un’apposita voce ed annotata sul libro unico.
Per quanto riguarda le ferie maturate in caso di dimissioni, rimandiamo a questa guida pubblicata su Letteradidimissioni.net.
Retribuzione durante le ferie
Durante il periodo di fruizione delle ferie, al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione.
In assenza di norme di legge gli elementi costituitivi della retribuzione feriale sono individuati dalla contrattazione collettiva.
Generalmente sono ricompresi gli elementi tipici della paga ed i compensi aventi carattere ricorrente, mentre sono esclusi quelli di natura occasionale.
A titolo esemplificativo, i lavoratori a stipendio fisso mensile hanno diritto alla normale retribuzione mensile; per i lavoratori con paga oraria si deve, invece, moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria.
Di norma il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione feriale prima dell’inizio del periodo.
Assenza dal lavoro e maturazione delle ferie
Le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore non interrompono la maturazione delle ferie.
Determinazione del periodo di fruizione
Di prassi le ferie vengono fissate predisponendo, all’inizio dell’anno, un apposito piano ferie che deve essere approvato dal datore di lavoro.
In caso di mancata coincidenza tra le esigenze del lavoratore e quelle del datore di lavoro, sono queste ultime a prevalere nella determinazione del periodo di fruizione delle stesse.
In conseguenza a ciò, quindi, può essere affermato che l’esatta determinazione del periodo di ferie spetta unicamente al datore di lavoro nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete solo ed esclusivamente la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale fruire del riposo annuale.