Il marchio comunitario consente di ottenere notevoli vantaggi per il suo possessore, ragion per cui è molto interessante valutarne con interesse procedure e benefici. In seguito alla registrazione in Italia, che avviene grazie all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il marchio comunitario ottiene lo stesso effetto in tutti i Paesi aderenti alla Comunità Europea; dal momento che la legge prevede proprio che il titolare del marchio possa avanzare gli stessi diritti in ciascuno degli Stati membri.
Tra i principali, non possiamo non ricordare, ad esempio, il divieto d’uso da parte di terzi.
In aggiunta a ciò, la burocrazia per effettuare e rendere operativa la pratica è davvero molto snella: la domanda da presentare è unica, va compilata in una sola lingua, scelta fra quelle ufficiali dell’UE (inglese, francese, spagnolo, tedesco o italiano) e va spedita ad un unico ufficio, che in ciascuna nazione, gestisce e prende in carico la richiesta. Non va dimenticato, inoltre, che i costi per l’amministrazione di un marchio comunitario sono moto contenuti, se paragonati con le tutele che si ottengono in cambio della registrazione.
In seguito all’ingresso di nuovi membri nell’Unione Europea, non bisogna avere alcuna preoccupazione: la protezione di cui gode il marchio comunitario si estende automaticamente, senza l’inoltro di una pratica ad hoc.
Si prevede, poi, l’integrazione di tutti i sistemi di registrazione dei singoli Stati e, di conseguenza, si possono accampare diritti circa la pre-esistenza di un marchio comunitario, perfino a livello nazionale e si può proteggere il proprio marchio comunitario da eventuali legislazioni contrastanti adottate nei Paesi europei, visto che il principio fondante è proprio quello di prevedere un’univoca e comune interpretazione in tutto l’ambito dell’Unione Europea.