La questione della ripartizione della spesa per la pulizia delle scale tra i condomini è un tema di grande attualità e per certi versi piuttosto incerto. Dopo le molte polemiche sorte sulla questione da parte di numerosi condomini, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento. A norma dell‘art. 1124 c.c. 1 comma “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”. La legge non specifica quali siano le indicazioni da seguire per quello che riguarda la pulizia. In alcuni casi, i condomini si sono appellati all’art. 1123 del codice civile secondo cui: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.
Esaminando questi casi, la Suprema Corte, ha deciso di esprimersi, osservando che la norma appena richiamata, e che è stata invocata per sostenere che le spese di pulizia delle scale debbano fare carico a chi concretamente le usa, pur apparendo ispirata ad un criterio di equità e razionalità, tuttavia “ha riguardo a parti comuni che oggettivamente e strutturalmente sono utilizzabili in diversa misura dai condomini, e non all’uso che concretamente i condomini ne facciano”. In sostanza, la Corte di Cassazione ha rilevato che applicando il criterio specificato nell’art. 1123, si dovrebbero assecondare le richiesta di essere esentati completamente dal pagamento delle spese di pulizia di quei condomini che sostengono di non utilizzare mai le scale.
In questo senso, la Suprema Corte di Cassazione si è così definitivamente espressa: “La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 codice civile (ossia 50%per millesimi e 50 % in base al piano in cui si torva la proprietà del singolo condomino), è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”.
La legge stabilisce, quindi, che la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale dipende dal piano in cui si trova l’inquilino pagante e quindi secondo la ratio di chi utilizza maggiormente il bene comune. A parità di uso comune, nello stesso senso, i proprietari dei piani superiori sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari degli appartamenti dei piani più bassi e, dunque, devono contribuire maggiormente alle spese di pulizia.