Tra le varie tipologie di reato di bancarotta si annovera anche la cosiddetta bancarotta impropria.
Questa viene a determinarsi quando le azioni previste dagli artt. 216 e 217 della legge fallimentare vengono compiute da soggetti diversi dall’imprenditore, cioè da soggetti diversi da colui che è dichiarato fallito.
I soggetti a cui può essere imputato questo reato sono gli amministratori, i sindaci o i direttori generali di società, cioè quei soggetti che, in base alla legge civile, sono titolari di doveri.
Naturalmente, in questi casi è sempre molto importante riuscire a provare che i soggetti in questione, oltre ad essere titolari formali di doveri, li abbiamo effettivamente esercitati e, con il loro agire, abbiano compiuto il reato in causa. Per fare in modo che la persona in questione possa essere considerata responsabile, è sufficiente che essa sia consapevole che sta mettendo in atto un reato.