Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 14/E del 17 giugno 2019)
– la data di emissione della fattura elettronica e` quella riportata nel campo “Data” della Sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie che devono essere riportate nel documento (artt. 21 e 21- bis, Decreto IVA);
– tenuto conto che il Sistema di Interscambio (SdI) attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data e l’ora di avvenuta trasmissione della fattura:
a) e` possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della Sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione;
b) la data del documento deve sempre essere valorizzata con la data dell’operazione.
In sostanza, restando impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione e di esigibilita` dell’imposta, l’emissione della fattura non e` piu` necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno – ma puo` avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza. Pertanto, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione, come nel caso tipico della fattura immediata, ma in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovra` sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al SdI (circolare n. 14/E/2019).
Tale impostazione, peraltro, e` finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operativita` dei soggetti passivi IVA, obbligati a emettere le fatture elettroniche via SdI, anche in considerazione di possibili difficolta` tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici.
Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dal SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date (circolare n. 14/E/2019).
Nonostante il nuovo termine per l’emissione della fattura immediata, resta ancora in vigore la possibilita` di emissione differita del documento (art. 21, comma 4, lett. a-d, Decreto IVA)
In particolare, in deroga alla regola che la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, puo` essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime
– per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e` effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. n. 472/1996;
– per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Fatta salva la possibilita`, per il contribuente, di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto, l’Agenzia delle entrate, nel commentare l’estensione della fattura differita alle prestazioni di servizi, ha evidenziato come cio` possa avvenire purche´ la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”
Sotto quest’ultimo profilo, il legislatore nazionale e unionale non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali, per cui il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, puo` utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attivita` svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (circolare n. 18/E del 24 giugno 2014). In definitiva, non solo le ipotesi e i termini individuati per l’emissione delle fatture restano inalterati, ma laddove e` previsto l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015), ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra cui e` effettuata l’operazione, per i quali e` previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni – e` possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.